1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) autore della fotografia cinematografica italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano;
n) troupe italiana;
o) riprese e uso di teatri di posa in Italia;
p) utilizzo di industrie tecniche italiane;
q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.
3. Per quanto attiene ai film e alle opere audiovisive in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione, ai fini di cui al comma 1, sono le seguenti:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) ideatori italiani dei personaggi;
e) realizzatori italiani di disegni delle inquadrature dei film;
f) realizzatori italiani dell'assemblaggio delle immagini e dei suoni dei film;
g) realizzatori italiani dell'animazione;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) realizzatori italiani dei sottofondi;
m) utilizzo di industrie tecniche italiane;
n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che gode della cittadinanza italiana o di uno status civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o alle opere audiovisive che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2,