Art. 4.
(Riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle opere audiovisive)

      1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, le imprese nazionali di produzione presentano al Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di

 

Pag. 15

cui all'articolo 6 istanza di riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera filmica o audiovisiva prodotta. Nell'istanza il legale rappresentante dell'impresa produttrice attesta la presenza dei requisiti per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana e dichiara l'osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e dei relativi oneri sociali, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, le componenti artistiche e tecniche dell'opera filmica o audiovisiva da prendere in considerazione sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) autore della fotografia cinematografica italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese e uso di teatri di posa in Italia;

          p) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali.

 

Pag. 16

      3. Per quanto attiene ai film e alle opere audiovisive in tecnica di animazione, realizzati con immagini animate per almeno l'80 per cento dell'opera, le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione, ai fini di cui al comma 1, sono le seguenti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) ideatori italiani dei personaggi;

          e) realizzatori italiani di disegni delle inquadrature dei film;

          f) realizzatori italiani dell'assemblaggio delle immagini e dei suoni dei film;

          g) realizzatori italiani dell'animazione;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) realizzatori italiani dei sottofondi;

          m) utilizzo di industrie tecniche italiane;

          n) effettuazione in Italia di almeno il 30 per cento della spesa complessiva del film o dell'opera audiovisiva, con riferimento alle componenti tecniche di cui alla lettera m), nonché agli oneri sociali.

      4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti soggettivi, per «italiano» si intende la persona fisica che gode della cittadinanza italiana o di uno status civile ad essa equiparato dalle leggi nazionali o dalle convenzioni internazionali in materia. I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani.
      5. È riconosciuta la nazionalità italiana ai film o alle opere audiovisive che presentano le componenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), f), n) e q), almeno tre delle componenti di cui al comma 2, lettere d), e), g) e h), almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere i), l) e m), e almeno una delle componenti di cui al comma 2,

 

Pag. 17

lettere o) e p). Per i film o le opere audiovisive in tecnica di animazione di cui al comma 3 è riconosciuta la nazionalità italiana ai film e alle opere audiovisive che presentano almeno otto delle componenti previste dal primo periodo.
      6. Il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6 è autorizzato a concedere deroghe, per ragioni artistiche o culturali, al possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3.
      7. Le condizioni e le modalità procedurali per l'ottenimento del riconoscimento, provvisorio e definitivo, della nazionalità italiana dei film e delle opere audiovisive sono stabilite dal Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui al comma 6, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare. Il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo provvede, altresì, sulle istanze di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana e di ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
      8. I film e le opere audiovisive che hanno i requisiti previsti dal presente articolo sono iscritti, all'atto del provvedimento di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana, in appositi elenchi informatici istituiti presso il Centro nazionale per il cinema e l'audiovisivo di cui all'articolo 6.